DDL 1322

E’ stato presentato dal senatore Sodano ed altri senatori tutti di Rifondazione Comunista e Sinistra Europea in data 13 febbraio un disegno di legge, il n° 1322 dal titolo “Legge quadro per prevenire e contenere la proliferazione e la diffusione delle specie nocive di zanzare”.

 

Una leggina breve di 7 articoli che stanzia 15 milioni di € a livello nazionale da parte dello stato, immaginiamo che il resto lo debbano mettere regioni ed enti locali, ma di questo nulla si dice anche perché, immaginiamo,  lo Stato non può imporre coattivamente interventi che comportano spese alle Regioni.

 

La filosofia

 

Premesso che ci pare sussistere qualche dubbio sull’aggancio all’artico 117 della Costituzione a motivare l’intervento Statale nella specifica materia ricondotta a questione sanitaria, passiamo al testo del disegno di legge.

 

Leggendo la presentazione del d.d.l. se ne evince la sua filosofia:

a) la diminuzione sostanziale delle zanzare in un dato territorio è il risultato di molti interventi di lotta da attuarsi nel corso degli anni;

b) l’efficacia delle misure di prevenzione e contenimento delle zanzare diminuisce in una scala degradante che va dalla prevenzione alla lotta larvicida, alla lotta adulticida per finire con la mera protezione individuale;

c) affinché gli strumenti di prevenzione e contrasto alla proliferazione delle zanzare siano efficaci , dovrebbero incentrarsi prevalentemente sulla rimozione delle cause che generano le zanzare.

 

Il nostro (modesto) parere

 

Concordiamo pienamente col punto c) : rimuovere le cause principali che generano le zanzare significa, per noi, eliminare le sommersioni alternate nelle risaie;

 

Concordiamo anche con punto b) sulla graduatoria. Riteniamo però che senza il più efficace degli interventi, la prevenzione, che per noi significa riconversione, gli altri da soli o insieme fra loro, non sono in grado di sortire risultati efficaci e derimenti;

 

Non concordiamo assolutamente sul punto a) dove si afferma che la diminuzione sostanziale delle zanzare in un territorio è il risultato di molti interventi di lotta. Senza eliminare le cause di proliferazione (le sommersione alternate) riteniamo che non ci sia lotta che tenga.

 

Purtroppo è su questo ultimo presupposto fallace, che la legge si sviluppa concentrandosi sul binomio : estensione a tutte le aree degli interventi di lotta e obbligatorietà degli interventi.

 

Da questi due pilastri derivano:

 

Creazione di strutture stabili per

-          lo studio del problema (ma 11 anni non sono ancora abbastanza ?)

-          progettazione delle misure di lotta

-          gestione della fase operativa

 

Crediamo poi che la creazione di una istituzione permanente e stabile significa una cosa: che le zanzare non saranno mai debellate, infatti difficilmente una istituzione elimina i motivi che stanno alla base delle propria esistenza e del proprio sviluppo.

 

Il tutto affidato alle Regioni che devono predisporre un piano regionale di prevenzione e contenimento delle specie nocive di zanzare.

 

I contenuti del piano: sono:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti la presenza e la diffusione delle zanzare;

b) le aree, rappresentate con l’apposita cartografia, caratterizzate da un livello di presenza e di diffusione delle zanzare tale da incidere negativamente sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini;
c) i periodi di maggiore presenza e di infestazione;
d) la consistenza e la localizzazione degli strumenti e delle risorse umane, con riferimento sia alle strutture operative che a quelle di ricerca e di formazione, nonché le procedure per la prevenzione e il contenimento delle specie nocive di zanzare;
e) gli interventi di prevenzione e di contenimento delle specie nocive di zanzare e in particolare le operazioni di controllo, di pulizia e di trattamento, con facoltà di previsione di interventi in sostituzione del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio di infestazione;
f) le esigenze formative e di ricerca e la relativa programmazione;
g) le attività informative;
h) la previsione economico-finanziaria delle attività delineate nel piano.

 

Non una parola sulla individuazione di una soglia accettabile di presenza delle zanzare da ammettere sia pure come obiettivo finale da conseguire, non una parola sulla possibilità di fare effettiva prevenzione anche attraverso l’introduzione di modifiche di quei sistemi di coltivazione che sono i principali generatori di zanzare.

 

In quanto all’obbligatorietà delle iniziative di lotta alle zanzare nessun riferimento su chi è o chi sono l’obbligato o gli obbligati : le istituzioni ? quali : comuni, regioni, province ? o i risicoltori  ? ; né su chi o coloro che devono pagare, anche se già, purtroppo lo sappiamo : noi tutti cittadini che dovremo mantenere con i soldi pubblici un altro carrozzone pubblico con centinaia di dipendenti per lo più amici degli amici che frutteranno probabilmente consenso elettorale a chi lo ha creato evitando fra l’altro di disturbare più di tanto la lobby dei risicoltori e dei consorzi irrigui, carrozzone pubblico che ben difficilmente temiamo risolverà il problema zanzare.

 

Comunque se il d.d.l. verrà tradotto in legge e riuscirà a far assumere le proprie responsabilità a chi di dovere, qualche dubbio lo abbiamo, sarà già un successo e anche questa d.d.l. può essere considerata una utile base di partenza, meglio del nulla attuale.

 

Una osservazione : nessun senatore piemontese fra i firmatari della legge, sarà un caso ?

SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XV LEGISLATURA ———–

    


Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1322 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SODANO, CONFALONIERI, ALLOCCA, ZUCCHERINI, GAGGIO GIULIANI, ALBONETTI, BONADONNA, CAPRILI, DEL ROIO, LIOTTA, MARTONE, NARDINI, PALERMO, TECCE e GRASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2007

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Legge quadro per prevenire e contenere la proliferazione e la diffusione delle specie nocive di zanzare

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Onorevoli Senatori. – Il riscaldamento del globo, oltre a causare un aumento nel numero e nella portata di inondazioni e di periodi di siccità, sta anche stimolando il diffondersi di numerose epidemie. Zanzare, parassiti, roditori ed altri vettori di malattie sopravvivono meglio agli inverni sempre più miti ed estendono il loro campo di azione, costituendo così una seria minaccia per la salute umana. L’Organizzazione mondiale della sanità ha identificato più di 30 tra malattie nuove e malattie riapparse: la malaria sta arrampicandosi su per le montagne, raggiungendo così le popolazioni più ricche degli altipiani dell’Africa e dell’America Latina, mentre il colera sta proliferando nei mari per via dell’aumento delle temperature acquatiche. La malaria rappresenta un problema sanitario di gravità inaudita e dalle proporzioni globali dato che causa la morte di circa tre milioni di persone all’anno. L’Organizzazione mondiale della sanità prevede che vi possa essere un aumento potenziale dell’incidenza malarica in Europa nel prossimo futuro. Si prevede che il rischio reale di un ritorno endemico della malaria sia minimo nei Paesi dell’Europa occidentale, date le condizioni socio-economiche favorevoli, mentre sarebbe ben più serio nei Paesi dell’Europa dell’Est.

    In Italia il problema delle zanzare è diventato sempre più pressante da quando, nel 1990, si è diffusa la cosiddetta Zanzara Tigre (Aedes albopictus). Nel nostro Paese, la Zanzara Tigre è rapidamente divenuta l’infestante di maggiore importanza sanitaria e, sebbene sia attualmente da considerarsi solo come un vettore potenziale di agenti patogeni per l’uomo, potrebbe inserirsi nel ciclo di trasmissione di alcuni arbovirus di cui è stata rilevata la presenza nel bacino del Mediterraneo. Le zanzare rappresentano comunque un problema sanitario anche quando non veicolano malattie, dato che, in caso di massicce infestazioni, deprimono gravemente i territori colpiti e sono causa di ingenti costi.
    È innegabile che ci si debba impegnare contro la minaccia rappresentata dalle zanzare principalmente per garantire il diritto dei cittadini alla salute e ad un ambiente salubre. La diminuzione sostanziale delle zanzare in un dato territorio è il risultato di molti interventi di lotta da attuarsi nel corso degli anni. Inoltre, è confermato che l’efficacia delle misure di prevenzione e contenimento delle zanzare diminuisce in una scala degradante, che va dalla prevenzione alla lotta larvicida, alla lotta adulticida, per finire con la mera protezione individuale. Pertanto, affinché gli strumenti di prevenzione e contrasto alla proliferazione delle zanzare siano efficaci, essi dovrebbero incentrarsi prevalentemente sulla rimozione e sulla riduzione delle cause che generano le zanzare.
    Il successo di una politica di prevenzione del diffondersi delle zanzare è subordinato all’attuazione dell’intervento non solo nei siti di riproduzione in un’area determinata, ma anche nel territorio contiguo senza alcuna interruzione di tipo amministrativo o politico. La continuità geografica del territorio trattato ed il principio dell’obbligatorietà della lotta alle zanzare rappresentano insieme il binomio su cui si poggia il sistema di prevenzione e di riduzione delle zanzare. Per affrontare il problema legato all’eccessiva proliferazione delle zanzare, le strutture che si occupano di contrastare tale fenomeno devono essere di tipo stabile e devono essere in grado di dotarsi di un’organizzazione che comprenda soggetti incaricati allo studio del problema, alla progettazione delle misure di lotta e alla gestione della fase operaiva.
    Il presente disegno di legge intende rispondere a questa emergenza, mediante l’adozione da parte delle regioni di piani per la prevenzione ed il contenimento della proliferazione e della diffusione delle specie nocive di zanzare. A tal fine, l’articolo 2 richiede che il piano regionale individui alcuni elementi fondamentali per un’efficace politica di contrasto alle zanzare, sottolineando l’esigenza che l’intera attività di controllo sia coordinata dall’attività di ricerca e di informazione. Nel caso si tratti di parchi o riserve naturali, l’articolo 3 richiede che venga predisposto un piano dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni interessate. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l’ultimo articolo, l’articolo 7, assicura i fondi necessari previsti per un ammontare annuo pari a 15 milioni di euro.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

    1. La presente legge determina, al fine di tutelare la salute e la qualità della vita dei cittadini e ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e contenimento della proliferazione e della diffusione delle specie nocive di zanzare.

    2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Piani regionali di prevenzione e contenimento delle specie nocive di zanzare)

    1. Le regioni adottano il piano regionale per la programmazione delle attività di prevenzione e di contenimento delle specie nocive di zanzare, di seguito denominato «piano», entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua in particolare:

        a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti la presenza e la diffusione delle zanzare;

        b) le aree, rappresentate con l’apposita cartografia, caratterizzate da un livello di presenza e di diffusione delle zanzare tale da incidere negativamente sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini;
        c) i periodi di maggiore presenza e di infestazione;
        d) la consistenza e la localizzazione degli strumenti e delle risorse umane, con riferimento sia alle strutture operative che a quelle di ricerca e di formazione, nonché le procedure per la prevenzione e il contenimento delle specie nocive di zanzare;
        e) gli interventi di prevenzione e di contenimento delle specie nocive di zanzare e in particolare le operazioni di controllo, di pulizia e di trattamento, con facoltà di previsione di interventi in sostituzione del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio di infestazione;
        f) le esigenze formative e di ricerca e la relativa programmazione;
        g) le attività informative;
        h) la previsione economico-finanziaria delle attività delineate nel piano.

    3. Il piano prevede in via prioritaria l’utilizzo di metodi e interventi naturali e biologici.

    4. Nel caso in cui la regione non adotti il piano entro il termine indicato al comma 1, prorogabile per una sola volta per trenta giorni, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, invita la regione ad adottare il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, alla riunione del quale partecipa il Presidente della regione interessata ai sensi dell’articolo 8 della legge 2 giugno 2003, n.  131, predispone il piano.
    5. Nelle more dell’approvazione dei piani restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani vigenti.

Art. 3.

(Aree naturali protette)

    1. Il piano prevede, per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n.  394, un’apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi.

    2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori. Detto piano costituisce un’apposita sezione del piano regionale di cui all’articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Attività di informazione)

    1. Le regioni, le province e i comuni svolgono attività di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti la presenza e la diffusione delle zanzare e ai comportamenti e alle pratiche da adottare per prevenirle e contrastarle.

Art. 5.

(Contributi regionali)

    1. Le regioni possono prevedere iniziative finanziarie in favore di province, comunità montane, comuni e loro associazioni o consorzi per la realizzazione di interventi di prevenzione e di contenimento delle specie nocive di zanzare.

Art. 6.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

    1. Il Ministro della salute svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e riferisce annualmente al Parlamento sul relativo stato di attuazione.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

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