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E’ stato presentato dal senatore Sodano ed altri senatori tutti di Rifondazione Comunista e Sinistra Europea in data 13 febbraio un disegno di legge, il n° 1322 dal titolo “Legge quadro per prevenire e contenere la proliferazione e la diffusione delle specie nocive di zanzare”. Una
leggina breve di 7 articoli che stanzia 15 milioni di € a livello
nazionale da parte dello stato, immaginiamo che il resto lo debbano
mettere regioni ed enti locali, ma di questo nulla si dice anche perché,
immaginiamo, lo Stato non può
imporre coattivamente interventi che comportano spese alle Regioni. La
filosofia Premesso
che ci pare sussistere qualche dubbio sull’aggancio all’artico 117
della Costituzione a motivare l’intervento Statale nella specifica
materia ricondotta a questione sanitaria, passiamo al testo del disegno di
legge. Leggendo
la presentazione del d.d.l. se ne evince la sua filosofia: a)
la diminuzione sostanziale delle zanzare in un dato territorio è il
risultato di molti interventi di lotta da attuarsi nel corso degli anni; b)
l’efficacia delle misure di prevenzione e contenimento delle zanzare
diminuisce in una scala degradante che va dalla prevenzione alla lotta
larvicida, alla lotta adulticida per finire con la mera protezione
individuale; c)
affinché gli strumenti di prevenzione e contrasto alla proliferazione
delle zanzare siano efficaci , dovrebbero incentrarsi prevalentemente
sulla rimozione delle cause che generano le zanzare. Il
nostro (modesto) parere Concordiamo
pienamente col punto c) : rimuovere le cause principali che generano le
zanzare significa, per noi, eliminare le sommersioni alternate nelle
risaie; Concordiamo
anche con punto b) sulla graduatoria. Riteniamo però che senza il più
efficace degli interventi, la prevenzione, che per noi significa
riconversione, gli altri da soli o insieme fra loro, non sono in grado di
sortire risultati efficaci e derimenti; Non
concordiamo assolutamente sul punto a) dove si afferma che la diminuzione
sostanziale delle zanzare in un territorio è il risultato di molti
interventi di lotta. Senza eliminare le cause di proliferazione (le
sommersione alternate) riteniamo che non ci sia lotta che tenga. Purtroppo
è su questo ultimo presupposto fallace, che la legge si sviluppa
concentrandosi sul binomio : estensione a tutte le aree degli interventi
di lotta e obbligatorietà degli interventi. Da
questi due pilastri derivano: Creazione
di strutture stabili per -
lo studio del problema (ma 11 anni non sono ancora abbastanza ?) -
progettazione delle misure di lotta -
gestione della fase operativa Crediamo
poi che la creazione di una istituzione permanente e stabile significa una
cosa: che le zanzare non saranno mai debellate, infatti difficilmente una
istituzione elimina i motivi che stanno alla base delle propria esistenza
e del proprio sviluppo. Il
tutto affidato alle Regioni che devono predisporre un piano regionale di
prevenzione e contenimento delle specie nocive di zanzare. I contenuti del piano: sono: a)
le cause determinanti ed i fattori predisponenti la presenza e la
diffusione delle zanzare; b)
le aree, rappresentate con l’apposita cartografia, caratterizzate da un
livello di presenza e di diffusione delle zanzare tale da incidere
negativamente sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini; Non una parola sulla individuazione di una soglia accettabile di presenza delle zanzare da ammettere sia pure come obiettivo finale da conseguire, non una parola sulla possibilità di fare effettiva prevenzione anche attraverso l’introduzione di modifiche di quei sistemi di coltivazione che sono i principali generatori di zanzare. In quanto all’obbligatorietà delle iniziative di lotta alle zanzare nessun riferimento su chi è o chi sono l’obbligato o gli obbligati : le istituzioni ? quali : comuni, regioni, province ? o i risicoltori ? ; né su chi o coloro che devono pagare, anche se già, purtroppo lo sappiamo : noi tutti cittadini che dovremo mantenere con i soldi pubblici un altro carrozzone pubblico con centinaia di dipendenti per lo più amici degli amici che frutteranno probabilmente consenso elettorale a chi lo ha creato evitando fra l’altro di disturbare più di tanto la lobby dei risicoltori e dei consorzi irrigui, carrozzone pubblico che ben difficilmente temiamo risolverà il problema zanzare.
Comunque se il d.d.l. verrà tradotto in legge e riuscirà a far assumere le proprie responsabilità a chi di dovere, qualche dubbio lo abbiamo, sarà già un successo e anche questa d.d.l. può essere considerata una utile base di partenza, meglio del nulla attuale. Una osservazione : nessun senatore piemontese fra i firmatari della legge, sarà un caso ? |
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SENATO DELLA
REPUBBLICA ———–
XV LEGISLATURA ———–
d’iniziativa dei senatori SODANO, CONFALONIERI, ALLOCCA,
ZUCCHERINI, GAGGIO GIULIANI, ALBONETTI, BONADONNA, CAPRILI, DEL ROIO,
LIOTTA, MARTONE, NARDINI, PALERMO, TECCE e GRASSI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2007 ———– Legge
quadro per prevenire e contenere la proliferazione e la diffusione delle
specie nocive di zanzare —-——- Onorevoli
Senatori. – Il riscaldamento del globo, oltre a causare un aumento nel
numero e nella portata di inondazioni e di periodi di siccità, sta anche
stimolando il diffondersi di numerose epidemie. Zanzare, parassiti,
roditori ed altri vettori di malattie sopravvivono meglio agli inverni
sempre più miti ed estendono il loro campo di azione, costituendo così
una seria minaccia per la salute umana. L’Organizzazione mondiale della
sanità ha identificato più di 30 tra malattie nuove e malattie
riapparse: la malaria sta arrampicandosi su per le montagne, raggiungendo
così le popolazioni più ricche degli altipiani dell’Africa e
dell’America Latina, mentre il colera sta proliferando nei mari per via
dell’aumento delle temperature acquatiche. La malaria rappresenta un
problema sanitario di gravità inaudita e dalle proporzioni globali dato
che causa la morte di circa tre milioni di persone all’anno.
L’Organizzazione mondiale della sanità prevede che vi possa essere un
aumento potenziale dell’incidenza malarica in Europa nel prossimo
futuro. Si prevede che il rischio reale di un ritorno endemico della
malaria sia minimo nei Paesi dell’Europa occidentale, date le condizioni
socio-economiche favorevoli, mentre sarebbe ben più serio nei Paesi
dell’Europa dell’Est. In
Italia il problema delle zanzare è diventato sempre più pressante da
quando, nel 1990, si è diffusa la cosiddetta Zanzara Tigre (Aedes
albopictus). Nel nostro Paese, la Zanzara Tigre è rapidamente
divenuta l’infestante di maggiore importanza sanitaria e, sebbene sia
attualmente da considerarsi solo come un vettore potenziale di agenti
patogeni per l’uomo, potrebbe inserirsi nel ciclo di trasmissione di
alcuni arbovirus di cui è stata rilevata la presenza nel bacino
del Mediterraneo. Le zanzare rappresentano comunque un problema sanitario
anche quando non veicolano malattie, dato che, in caso di massicce
infestazioni, deprimono gravemente i territori colpiti e sono causa di
ingenti costi. DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1. (Finalità) 1.
La presente legge determina, al fine di tutelare la salute e la qualità
della vita dei cittadini e ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e
contenimento della proliferazione e della diffusione delle specie nocive
di zanzare. 2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Art.
2. (Piani regionali di prevenzione e contenimento delle specie nocive
di zanzare) 1.
Le regioni adottano il piano regionale per la programmazione delle attività
di prevenzione e di contenimento delle specie nocive di zanzare, di
seguito denominato «piano», entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. 2.
Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua in particolare: a)
le cause determinanti ed i fattori predisponenti la presenza e la
diffusione delle zanzare; b)
le aree, rappresentate con l’apposita cartografia, caratterizzate da un
livello di presenza e di diffusione delle zanzare tale da incidere
negativamente sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini; 3.
Il piano prevede in via prioritaria l’utilizzo di metodi e interventi
naturali e biologici. 4.
Nel caso in cui la regione non adotti il piano entro il termine indicato
al comma 1, prorogabile per una sola volta per trenta giorni, il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, invita la regione ad adottare il piano entro
sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
alla riunione del quale partecipa il Presidente della regione interessata
ai sensi dell’articolo 8 della legge 2 giugno 2003, n. 131,
predispone il piano. Art.
3. (Aree naturali protette) 1.
Il piano prevede, per le aree naturali protette regionali, ferme restando
le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
un’apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su
proposta degli stessi. 2.
Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un
apposito piano dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le
regioni interessate, su proposta degli enti gestori. Detto piano
costituisce un’apposita sezione del piano regionale di cui
all’articolo 2, comma 1. Art.
4. (Attività di informazione) 1.
Le regioni, le province e i comuni svolgono attività di informazione alla
popolazione in merito alle cause determinanti la presenza e la diffusione
delle zanzare e ai comportamenti e alle pratiche da adottare per
prevenirle e contrastarle. Art.
5. (Contributi regionali) 1.
Le regioni possono prevedere iniziative finanziarie in favore di province,
comunità montane, comuni e loro associazioni o consorzi per la
realizzazione di interventi di prevenzione e di contenimento delle specie
nocive di zanzare. Art.
6. (Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento) 1.
Il Ministro della salute svolge attività di monitoraggio sugli
adempimenti previsti dalla presente legge e riferisce annualmente al
Parlamento sul relativo stato di attuazione. Art.
7. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. |