leggi e regolamenti

La Legge regionale del Piemonte n°75/95 ed i suoi limiti 

Se si esamina la legge regionale 24 ottobre 1995 n° 75 dal titolo “contributi agli Enti locali per i finanziamento di interventi di lotta alle zanzare” si possono riscontrare molti limiti. 

Il primo articolo chiarisce che per questa legge la lotta alle zanzare è strumentale rispetto all’obiettivo finale che è la salute dei cittadini, il miglioramento della qualità della vita lo sviluppo e la valorizzazione del turismo. Si parla genericamente di “interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti”. Non si prendono in considerazione risultati da raggiungere, termini di livelli minimi di accettabilità della presenza di zanzare, nè di tempi in cui tali risultati dovrebbero esser conseguiti. Questo aspetto denuncia una carenza di cognizioni sulla reale portata del problema che probabilmente all'epoca forse il legislatore non conosceva. Col senno di poi ci è facile oggi comprendere il perché del fallimento di dieci anni di lotta, capiamo meno perché si continua imperterriti su questa strada. 

Al secondo articolo si elencano le iniziative ammissibili a contributo, qui vediamo una prima grave carenza: si parla soltanto di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi, nulla si dice sulle azioni preventive finalizzate appunto a - prevenire - la nascita e lo sviluppo delle zanzare magari attraverso diversi metodi colturali delle risaie.

Si parla esclusivamente di “repressione” delle zanzare e non di “prevenzione”, in tutta la legge non si cita i nessun modo le risaie quali fonti di sviluppo delle zanzare. 

Quindi si finanziano le mappature del territorio, reti di rilevamento, archivi dati, sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili di cui è riconosciuta la non nocività per l’uomo e l’ambiente, l’informazione e la divulgazione, l’acquisto di strumenti e macchinari speciali, non , nemmeno a livello sperimentale, diverse modalità di coltivazione delle risaie. 

Un altro dato interessante sono i criteri di graduatoria delle richieste:

- primo parametro i costi: sono privilegiati i progetti con bassi costi,

- secondo parametro il coinvolgimento degli operatori economici e dei cittadini;

- terzo punto prevalenza dei metodi naturali per la lotta larvicida

- quarto un premio prima volta

- quinto numero dei beneficiari associati.

L’art. 6 che riguarda la erogazione dei contributi non fa riferimento, come in nessuna altra parte della legge regionale, a forme di conseguimento di risultati in termini di presenza di zanzare adulte, ci si limita alla verifica. Unico riferimento è l’attuazione del programma finanziato dove siamo sicuri tutti si guardano ben bene da ogni riferimento ai risultati misurabili.

In questo senso però ci soccorrono le - Istruzioni per l’applicazione della legge regionale.-

Vengono qui esposte le modalità per l’acquisizione dei dati di densità delle zanzare adulte: oltre alla tipologia di trappola, la loro densità non più di una ogni 1000 ettari da attivarsi almeno una volta alla settimana. Particolare attenzione viene poi riservata alla cosiddetta zanzara tigre (Aedes albopictus).

Le istruzioni nelle 36 pagine che la compongono entrano nel dettaglio delle questioni legate alla lotta alle zanzare: dalle procedure per la concessione dei contributi, alla attuazione delle attività alla metodologia di controllo dei focolai di culicidi.

Ciò che ci può interessare come cittadini sono però solo alcuni aspetti.

Il personale: vengono individuati Tecnici di campo (T.C.) sottordinati a Referenti tecnico-scientifici (R.T.S.)., il numero di questi ultimi per il 2005 è di 19 persone e circa un centinaio sono i Tecnici di campo. In merito viene inserito a dette istruzioni, l’allegato - E - in cui si individua il metodo per calcolare il numero dei T.C. . In precedenza era in proporzione alla superficie da seguire non superiore a 1 per 10.000 ettari, con dette istruzioni sono stati definiti in base alle caratteristiche delle aree classificate in aree di pianura non risicole, aree risicole, aree collinari, aree infestate da zanzara tigre.

Interessante il passaggio in cui si afferma (pag. 7) che: “I costi risultano elevati sia per l’entità della superficie da trattare sia per le peculiari modalità di coltivazione che prevedono il susseguirsi nelle risaie di fasi alternate di allagamento ed asciutte che incrementano nel tempo lo sviluppo delle generazioni larvali”

Ed ancora che: “Le attività di contenimento dei Culicidi in zone risicole risultano fondamentali per il raggiungimento dei risultati della lotta nelle aree oggetto di intervento; risulta, pertanto, indispensabile individuare i criteri integrativi per l’assegnazione dell’ulteriore quota di contributo che tengano conto della densità demografica dei Comuni proponenti gli interventi e del rapporto percentuale tra la superficie risicola e la superficie totale del Comune o del Consorzio dei Comuni”, rimandando ad apposito allegato - A -.

Altro aspetto interessante riguarda il paragrafo dedicato ai - Requisiti necessari per la concessione del contributo regionale –

Qui si individuano i parametri per la verifica dei risultati ottenuti. In pratica si definiscono analiticamente: il livello di rischio sanitario, il livello di disagio preesistente, la riduzione dei livelli di infestazione.

Il livello di disagio preesistente introduce una formula matematica che in funzione del numero di catture delle diverse specie di zanzare consente di sapere il livello di molestia delle zanzare presenti nel territorio.

La formula è la seguente (non spaventatevi per la presenza di logaritmi e potenze)

Log (n°A + n°B0,70 + n°C 0,61 + 1)

Dove A, B, C si raccolgono la diversa aggressività e nocività per l’uomo delle zanzare, il loro numero è riferito alle catture di femmina/trappola/notte ottenute al primo anno o in media con i successivi.

- n°A è il numero delle catture riferite alle zanzare Aedes, Ochlerotatus (nocività elevata)

- n°B è il numero delle catture riferite alle zanzare Culex modestus, Anopheles, Coquillettidia (nocività media)

- n°C è il numero delle catture riferite alle zanzare Culex pipiens, Culiseta (nocività bassa).

Se la formula dà un valore inferiore a 1,20 ci troviamo al di sotto della Soglia Minima di Ingresso limite che non giustifica finanziamenti pubblici per programmi di lotta.

Vediamo in numeri che risultano dalla citata formula:

Siamo sotto la Soglia minima se in una notte vengono catturate:

-         7 zanzare del gruppo A, 8 del gruppo B e 8 del gruppo C in totale 23,

-         oppure 83 zanzare del gruppo C e zero delle altre

-         oppure 14 del gruppo A e zero delle altre.

Le catture sopra soglia devono esser effettuate almeno per 4 settimane nella stagione.

Se la formula suddetta dà un risultato inferiore a 1,6 siamo al di sotto della Tolleranza.

Per capirci

-         23 zanzare per ciascun gruppo pari a 69 catture per notte

-         oppure 38 catture di zanzare del gruppo A e nessuna delle altre

-         oppure 402 del gruppo C e nessuno delle altre

La formula ci fornisce quindi un fattore di correzione tra le differenti capacità attrattive di una trappola ad anidride carbonica rispetto all'uomo e tiene conto della diversa aggressività delle varie specie di zanzare. Significa dunque che se in un dato sito in una notte catturo 402 Culex pipiens, un uomo che si trovasse al posto della trappola subirebbe lo stesso fastidio che subirebbe in un'area in cui la trappola catturasse appena 38 Ochlerotatus caspius.

Da “vittima” delle zanzare mi pare alquanto difficile riconoscere “tollerabile” una serata in cui si catturano 402 zanzare per notte (d’estate le notti sono brevi) siano pure esse della varietà Culex pipiens la meno fastidiosa ci dicono.

Immaginandomi di sostituirmi alla macchinetta per le catture dovrei “spiaccicare” circa una quarantina di zanzare all’ora e visto che la legge regionale 75/95 dichiara come obiettivo la qualità della vita ed il turismo mi vien difficile immaginare turisti contenti che ritorneranno nelle estati della pianura vercellese o nelle colline circostanti in presenza di simili livelli di densità di zanzare !

Comunque viene stabilito il sostanziale successo della lotta quando nei territori si riesce ad abbassare del 20% tale soglia che comunque potrà esser superata per non più di due settimane a stagione.

Per quelle aree che superano la soglia di Tolleranza sopra descritta l’obiettivo è quello di rientrare sotto detta soglia.

Qui si rileva una ambiguità: se il riferimento è alla soglia la formula non funziona, se si riferisce al numero assoluto di zanzare catturate, indipendentemente dalla specie, la formula però continua a non funzionare.

Nel primo caso ciò significa ad esempio passare dalle 69 catture per notte (23 zanzare per ognuno dei citati 3 gruppi) a 28 catture (9 gruppo A, 9 gruppo B, 10 gruppo C), in pratica si dovrebbero dimezzare le catture.

Ciò che pare però alquanto incomprensibile è che, se mi trovo in una zona con una soglia ben al di sopra di quella di tolleranza (che ricordiamo è di 1,6), diciamo 1,8 ossia con 120 catture/notte (40 per gruppo), è sufficiente che abbassi le catture di UNA zanzara di tipo A per conseguire il mio 20% di risultato.

Infatti grazie alla formula logaritmica citata si passa dal valore 1,8 (con 40-40-40) a 1,43 (con 39-40-40) valore superiore a 1,44 che è il 20% in meno di 1,8

Nel secondo caso ridurre del 20% il  numero delle zanzare catturate senza riferimenti al gruppo di appartenenza può significare nel caso citato passare da un valore 1,8 (con 40-40-40) ad un valore di 1,77 (con 40-40-16) considerando che vengano catturate il 20% in meno di zanzare cioè 24 su 120 ma tutte del gruppo C.

Evidentemente l’algoritmo adottato nel regolamento regionale NON funziona in presenza di elevate densità di zanzare che sono poi quelle realmente presenti nei territori infestati.

I regolamenti provinciali

L’influenza della lobby del riso non si esprime solo al momento di richiedere l’introduzione di dazi o contributi alla UE, si esprime anche sulle amministrazioni pubbliche locali.

Non si comprende infatti come le Province interessate dalle risaie (Alessandria, Torino, Novara, Vercelli, Pavia) abbiano fatto dei regolamenti assai diversi fra loro e comunque nessuna preveda, come fa la per la provincia di Grosseto che “Qualora la risaia venga colonizzata da significative densità di stadi preimaginali di culicidi, o comunque da stadi preimaginali e/od adulti d'altri insetti, artropodi ed organismi diversi, vettori/attori anche solo potenziali di malattie, o molesti per uomo od animali, i risicoltori devono adottare a proprie spese, idonee misure di controllo e di lotta integrata - agronomiche, fisico - chimiche, biologiche, tendenti al contenimento di tali organismi, nel rigoroso rispetto della propria ed altrui sicurezza e della conservazione ambientale”, oppure anche semplicemente distanze delle risaie da case o ospedali dell’ordine di 1.000 – 1.500 m . (per le provincie di Alessandria e Vercelli siamo sui .... 10 metri ).

Esistono diverse leggi di riferimento per la coltivazione del riso:

- Regolamento generale per la risicoltura approvato con Regio Decreto 29 marzo 1908, n.157 e dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia.

- artt. 240 e seguenti del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934.

.- diversi regolamenti provinciali specificatamente dedicati alla coltivazione del riso, ognuno dice cose diverse dall’latro circa le distanze da agglomerati urbani e abitazioni.

Comunque in tutte è prevista la facoltà del Sindaco, sentita l’ASL di modificare tali distanze. Solo il regolamento della Provincia di Grosseto (lo ripetiamo volutamente) prevede che “Qualora la risaia venga colonizzata da significative densità di stadi preimaginali di culicidi, o comunque da stadi preimaginali e/od adulti d'altri insetti, artropodi ed organismi diversi, vettori/attori anche solo potenziali di malattie, o molesti per uomo od animali, i risicoltori devono adottare a proprie spese, idonee misure di controllo e di lotta integrata - agronomiche, fisico- chimiche, biologiche, tendenti al contenimento di tali organismi, nel rigoroso rispetto della propria ed altrui sicurezza e della conservazione ambientale”

Ecco cosa dice il regolamento della Provincia di Torino i merito alle distanze:

ART. 2 - Distanze minime e zone di rispetto

1. Nella provincia di Torino la coltivazione del riso é consentita nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) dai centri abitati, nonché dai relativi servizi pubblici, compresi gli impianti sportivi m. 200

b) dai cimiteri m. 100

c) dagli stabilimenti produttivi, nonché dagli edifici di interesse storico o artistico cosí classificati dal P.R.G.C. o dalle leggi vigenti (dalla legge 1089/39) m. 100

d) dalle abitazioni sparse m. 50

e) dagli aeroporti a traffico commerciale, civile o militare e dalle relative strutture m. 200

f) dai punti di captazione delle acque potabili destinate ad uso umano compresi i pozzi al servizio di case sparse e di aziende agricole m. 200

2. Il Comune provvede a:

a)     verificare il rispetto delle distanze di cui all'art. 2;

b)     pubblicare all'albo pretorio per otto giorni consecutivi la domanda , avverso alla quale potranno essere presentate osservazioni, da parte di chi ne abbia interesse, entro i 15 giorni successivi, ai sensi dell'art. 207 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie:

c)      inviare, entro il 30 dicembre, la dichiarazione e le eventuali relative osservazioni al Responsabile del Servizio Igiene e Sanitá pubblica dell'Azienda regionale USL territoriale, il quale, avvalendosi se necessario della Commissione tecnico-sanitaria di cui al successivo art. 10, compie le verifiche necessarie ad accertare l'osservanza delle disposizioni vigenti e trasmette il proprio parere al Sindaco entro il 31 gennaio

d)     notificare, entro il 10 febbraio, al richiedente l'autorizzazione od il diniego motivato all'attivazione della nuova risaia.

Divieti

1.      La coltivazione delle risaie puó essere vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, possa risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene degli abitanti, in base a motivato giudizio dell'Azienda regionale USL competente per territorio.

2.       Il Sindaco o chiunque interessato puó richiedere all'Azienda regionale USL la constatazione di tale danno ai fini dell'emissione dell'ordinanza di divieto, che é decretata a norma degli articoli 207 e 208 del testo Unico delle Leggi Sanitarie vigenti.

3.      Il Sindaco puó ugualmente vietare la coltivazione di risaie quando queste danneggino la stabilitá di strade e di altri pubblici edifici, o quando, per la loro particolare localizzazione, pur nel rispetto delle distanze prescritte, possano nuocere alla sicurezza delle persone od arrecare danni ad impianti tecnologici di interesse collettivo.

4.       

Analogo regolamento per la Provincia di Pavia in cui il Divieto di coltivazione è previsto all’art. 4 che recita:

La coltivazione del riso sarà vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, potrà risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene degli abitati, in base a motivato giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
Il Sindaco o chiunque interessato potrà richiedere all' Azienda Sanitaria Locale, a titolo oneroso, la constatazione di tale nocumento ai fini dell'emissione dell'ordinanza di divieto, che sarà decretato a norma degli artt. 207 e 208 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie vigenti. Il divieto riguardante la risaia in corso avrà effetto dopo la raccolta.

Quanto alle distanze:

dalle città di Pavia – Vigevano m 300

dagli aggregati di abitazione: m 300

superiore a 100 e fino a 300 abitanti m 30

fino a 600 abitanti m 50

da 601 a 2.000 abitanti m 100

oltre 2.000 abitanti  m 150

dalle abitazioni sparse  m 10

dai cimiteri - m 50

Per quanto riguarda la Provincia di Vercelli con delibera del Consiglio Provinciale del 16 maggio 2000 ha approvato il seguente regolamento

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME E DELLA ZONA DI RISPETTO

Art. 2

1. Nella provincia di Vercelli la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:

a) dagli aggregati di abitazione, dai cimiteri, dagli stabilimenti, da edifici per servizi pubblici nonché da edifici di interesse storico e/o artistico come tali classificati dal PRG o dalla

Legge n. 1089/39, dagli impianti sportivi m. 50

b) dalle abitazioni sparse m 10

2. Le distanze si misurano dal muro perimetrale delle singole abitazioni, esclusi i cortili e gli annessi non abitabili.

Tenute presenti le distanze di cui al precedente art. 2, i Sindaci, sentita la Commissione Tecnica e Sanitaria di cui al successivo art. 8, possono determinare distanze diverse – superiori o inferiori - in relazione all’altimetria, configurazione e natura dei terreni, disponendo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi d acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un appezzamento sia incluso nella zona di rispetto e altra parte ne resti fuori.

Titolo V

NORME GENERALI

Art. 9

1. Ferme restando, ai sensi dell art. 215 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è esercitata, per le parti di rispettiva competenza, dal Comune, dalla Provincia di Vercelli e dalle competenti strutture territoriali sanitarie ed ambientali.

Sul sito della Provincia di Alessandria non è stato riportato il regolamento (chissà perchè?) , lo abbiamo richiesto e ci è stato trasmesso, ecco cosa prevede.

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale 82 del 20-12-1995 ed emanato con DPGR n° 269 del 25.1.1996 (pubblicato sul BURP del 28.2.96) e modificato il 20.12.2000 con deliberazione n° 97.

La lettura integrata dei due atti è illuminante sulla mentalità di certi nostri amministratori.

Facciamo un confronto, (mettiamo in corsivo fra parentesi le note del redattore)

Regolamento approvato nel 1995

Modifiche introdotte con l’atto del 2000

Art. 2 punto 1 Distanze minime delle risaie

 

Centri abitati residenziali 150 m

 

Cimiteri, insediamenti produttivi impianti sportivi edifici a servizi pubblici di interesse storico   50 m

Aggiunto: Esclusi i fabbricati a destinazione agricola

Muri perimetrali delle abitazioni sparse  30 m

 

Abitazioni a servizio delle aziende agrarie risicole  10 m

Aggiunto: Dai muri perimetrali e, se esistente, dalla recinzione (quindi se non c’è nè uno nell’altro si può fare a meno dei 10 metri ?)

Aeroporti a traffico commerciale e civile e relative strutture (Gli aeroporti come quello di Casale sono esclusi dalle salvaguardie)

 

Art. 2 punto 5 in deroga a quanto previsto al punto 1) ferme restando le disposizioni sanitarie (R.D. 1265/34) nelle zone di rispetto è ammessa la coltivazione del riso in terreni di natura e posizione paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella del riso

Aggiunto a terreni paludosi anche quelli di natura sortumosa

Art. 4 punto 2 Per le richieste di nuove risaie se in Sindaco non eccepisce nulla vale il silenzio assenso

 

Art. 5 DIVIETI La coltivazione delle risaie può essere vietata quando, nonostante l’osservanza delle distanze prescritte, possa risultare nociva alla salute pubblica ed all’igiene degli abitati, in base a motivato giudizio della USL competente (evidentemente:

a) nessuno ritiene le zanzare prodotte dalle risaie nocive per la salute pubblica)

b) le altre attività non vengono nemmeno considerate)

 

Art. 7 Riso in asciutta: si intende per riso “in asciutta” la coltivazione con irrigazione turnata per aspersione, scorrimento, ed infiltrazione, evitando nel modo più assoluto la sommersione continuata del terreno ed ogni lavorazione intesa ad impermeabilizzare il terreno

E’ stato abolito

Art. 8 Riso con semina “in asciutta” si intende la cotivazione nelal quale la semina viene effettuata mediante seminatrice a file su terreno non sommerso nè impregnato d’acqua, nel quale, allorchè la vegetazione ha ricoperto la superficie del terreno (circa la metà di giugno), si procede all’allagamento del terreno con immissione e deflusso continuato di acqua

E’ stato abolito

Art. 10 la Commissione tecnico-sanitaria: (Rileviamo che salvo il rappresentante dell’ASL tutti gi altri 4 soggetti sono persone interessate alla realizzazione delle risaie: il settore politiche agricole della Provincia è addirittura presente con due soggetti: il Dirigente e un agronomo, poi un geologo e un esperto in materia idraulica. Le sedute non sono pubbliche e possono partecipare sindaco e i rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali)

 

Come si vede nel 2000 sebbene fosse già attiva da diverse anni la contestazione delle zanzare non una parola è stata introdotta per porre qualche limite a questi nefasti effetti delle risaie.

Per la cronaca il provvedimento è stato approvato con 19 (su 30 consiglieri): 19 consiglieri non hanno votato perché assenti o non partecipanti al voto e sono Bariggi, Bergonzo, Bonade, Bussola, Cavallera, Gallizzi, Rossi, Palenzona, Borioli, Caldone, Caneva, Icardi,  Negri, Scagni) contrario 1 solo: Priora.

Riportiamo alcuni cenni del regolamento della Provincia di Grosseto delibera 147/97)

Distanze: Art. 2-

Nella Provincia di Grosseto, la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:

- da centri abitati od aggregati di abitazioni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; nonché da ospedali, case di cura e scuole a m. 1.500

- da centri abitati od aggregati di abitazioni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti a m. 1.000

- da insediamenti produttivi diversi e da strutture di servizio; da cimiteri m. 300

- da cascine e case sparse a m. 100

- da abitazioni al servizio delle aziende risicole ( previa verifica di

compatibilità igenico-sanitaria )a m. 30

Le predette distanze si misurano sulla retta virtuale che unisce i due punti più vicini, l'uno individuato sul perimetro dei centri abitati, aggregati di abitazioni, ospedali, case di cura, scuole, insediamenti produttivi, strutture di servizio, cimiteri e case isolate esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili - l'altro sul perimetro dei terreni coltivati a riso.

Dalle strade e dagli argini, si osservano le distanze prescritte dai Regolamenti di Polizia stradale, di idraulica e di bonifica.

Art. 3 - Tenute presenti le distanze minime di cui all'art. 2, maggiori distanze potranno essere determinate, caso per caso, in relazione all'altimetria, alla configurazione e natura dei terreni, in modo che i confini delle zone di rispetto, seguendo linee naturali e no (corsi d'acqua, depressioni o asperità del terreno), includano aree omogenee.

art. 9 

(...) Gli impianti di nuova costruzione, devono essere realizzati con camere risicole della superficie coltivata non superiore a 8 ettari ; inoltre le vasche dovranno essere provviste di idonee strade

perimetrali, tenute pulite da erbe infestanti, così da consentire il libero transito degli automezzi per motivi agronomici, nonché per l'esecuzione d'eventuali trattamenti insetticidi (larvicidi) o simili.

I canali e fossi destinati ad addurre le acque d'irrigazione ed a drenare quelle di scolo, debbono avere portata sufficiente e dovranno essere mantenuti in modo da permettere sempre il libero flusso delle acque. Qualora la risaia venga colonizzata da significative densità di stadi preimaginali di culicidi, o comunque da stadi preimaginali e/od adulti d'altri insetti, artropodi ed organismi diversi, vettori/attori anche solo potenziali di malattie, o molesti per uomo od animali, i risicoltori devono adottare a proprie spese, idonee misure di controllo e di lotta integrata - agronomiche, fisico- chimiche, biologiche, tendenti al contenimento di tali organismi, nel rigoroso rispetto della propria ed altrui sicurezza e della conservazione ambientale

Nei casi di cui sopra, fra i metodi di lotta integrata si dovrà:

- provvedere periodicamente alla pulizia completa degli argini da erbe infestanti, non facendo ricadere gli sfalci in acqua (se necessario saranno consentite applicazioni mirate di formulati diserbanti, registrati per il riso, lungo argini particolarmente infestati);

- porre periodicamente in manutenzione la rete di drenaggio delle acque degli impianti, onde evitare la formazione di ulteriori focolai larvali di culicidi;

- evitare per quanto possibile la formazione di tappeti algali, e provvedere alla loro eliminazione, manualmente, o tramite irrorazioni mirate di prodotti alghicidi registrati per il riso, non tossici per la fauna ittica;

- provvedere, a seconda dell'andamento stagionale, ed entro la fine del mese di giugno di ogni anno, all'immissione di Gumbusia affinis (500 - 1000 esemplari/ha) nelle vasche risicole. A tale scopo, i nuovi impianti dovranno consentire il facile recupero di buona parte delle gambusie e la loro successiva stabulazione in appositi bacini, così da poter contare su idonei quantitativi di pesce da reimpiegare nella seguente stagione risicola.

- utilizzare solo quando ed ove indispensabile, nonché in modo mirato, formulazioni insetticide chimiche e/o biologiche registrate per il riso; tra queste, se contenenti i medesimi principi attivi, devono intendersi anche le formulazioni registrate come "presidi medico - chirurgici" definiti dal V comma della L. 13.03.1986 no 128, quali insetticidi, insetto - repellenti e disinfestanti, destinati a combattere organismi animali e vegetali nocivi all'ambiente; tali formulazioni potranno essere consigliate dal Dipartimento di Prevenzione dell'USL 9, Sez. di Zoologia Ambientale.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'USL competente per territorio , in accordo con i risicoltori dovrà indicare quali siano i principi attivi e formulati (erbicidi, disinfestanti, etc.) da utilizzare prioritariamente per le pratiche agronomiche. e per il controllo dei culicidi.

Terminato il raccolto del riso, l'impianto dovrà essere completamente prosciugato, onde evitare la formazione d'impaludamenti e possibili colonizzazioni o ricolonizzazioni da parte dei su indicati organismi infestanti.

Art. 12- Il Sindaco, sulla base di appropriati accertamenti tecnico/sanitari, può vietare la coltivazione del riso quando nonostante il risicoltore abbia eseguito gli adempimenti a proprio carico, essa risulti comunque evidente fonte di rischio o di grave molestia per la salute pubblica e/o fortemente lesiva degli equilibri ambientali del comprensorio.

Art. 13 - Nell'eventualità che in ambito locale, si manifestino malattie trasmissibili, potenzialmente attribuibili ad organismi che si sviluppino in risaia, i medici incaricati della prevenzione, vigilanza e cura dei lavoratori, ne faranno denuncia al responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'USL competente per territorio, il quale le rimetterà ai Sindaci con proprie osservazioni

 

Punto tredicesimo: i regolamenti provinciali per la coltivazione del riso oltre che essere diversi gli uni dagli altri dimostrano la scarsa sensibilità delle amministrazioni provinciali ai problemi della salute dei cittadini, dello sviluppo del territorio ma certamente una sensibilità agli interessi dei risicoltori.  

 

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