|
La
Legge regionale del Piemonte n°75/95 ed i suoi limiti Se
si esamina la legge regionale 24 ottobre 1995 n° 75 dal titolo “contributi
agli Enti locali per i finanziamento di interventi di lotta alle zanzare” si
possono riscontrare molti limiti. Il primo articolo chiarisce che per questa
legge la lotta alle zanzare è strumentale rispetto all’obiettivo finale che
è la salute dei cittadini, il miglioramento della qualità della vita lo
sviluppo e la valorizzazione del turismo. Si parla genericamente di
“interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali
insetti”. Non si prendono in considerazione risultati da raggiungere, termini
di livelli minimi di accettabilità della presenza di zanzare, nè di tempi in
cui tali risultati dovrebbero esser conseguiti. Questo aspetto denuncia una
carenza di cognizioni sulla reale portata del problema che probabilmente
all'epoca forse il legislatore non conosceva. Col senno di poi ci è facile oggi
comprendere il perché del fallimento di dieci anni di lotta, capiamo meno perché
si continua imperterriti su questa strada. Al secondo articolo si elencano le iniziative ammissibili a contributo, qui vediamo una prima grave carenza: si parla soltanto di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi, nulla si dice sulle azioni preventive finalizzate appunto a - prevenire - la nascita e lo sviluppo delle zanzare magari attraverso diversi metodi colturali delle risaie. Si parla esclusivamente di
“repressione” delle zanzare e non di “prevenzione”, in tutta la legge
non si cita i nessun modo le risaie quali fonti di sviluppo delle zanzare. Quindi si finanziano le mappature del
territorio, reti di rilevamento, archivi dati, sperimentazione di nuove tecniche
di lotta convenientemente applicabili di cui è riconosciuta la non nocività
per l’uomo e l’ambiente, l’informazione e la divulgazione, l’acquisto di
strumenti e macchinari speciali, non , nemmeno a livello sperimentale, diverse
modalità di coltivazione delle risaie. Un altro dato interessante sono i criteri di graduatoria delle richieste: - primo parametro i costi: sono privilegiati i progetti con bassi costi, - secondo parametro il coinvolgimento degli operatori economici e dei cittadini; - terzo punto prevalenza dei metodi naturali per la lotta larvicida - quarto un premio prima volta - quinto numero dei beneficiari associati. L’art. 6 che riguarda la erogazione dei contributi non fa riferimento, come in nessuna altra parte della legge regionale, a forme di conseguimento di risultati in termini di presenza di zanzare adulte, ci si limita alla verifica. Unico riferimento è l’attuazione del programma finanziato dove siamo sicuri tutti si guardano ben bene da ogni riferimento ai risultati misurabili. In questo senso però ci soccorrono le - Istruzioni per l’applicazione della legge regionale.- Vengono qui esposte le modalità per l’acquisizione dei dati di densità delle zanzare adulte: oltre alla tipologia di trappola, la loro densità non più di una ogni 1000 ettari da attivarsi almeno una volta alla settimana. Particolare attenzione viene poi riservata alla cosiddetta zanzara tigre (Aedes albopictus). Le istruzioni nelle 36 pagine che la compongono entrano nel dettaglio delle questioni legate alla lotta alle zanzare: dalle procedure per la concessione dei contributi, alla attuazione delle attività alla metodologia di controllo dei focolai di culicidi. Ciò che ci può interessare come cittadini sono però solo alcuni aspetti. Il personale: vengono individuati Tecnici di campo (T.C.) sottordinati a Referenti tecnico-scientifici (R.T.S.)., il numero di questi ultimi per il 2005 è di 19 persone e circa un centinaio sono i Tecnici di campo. In merito viene inserito a dette istruzioni, l’allegato - E - in cui si individua il metodo per calcolare il numero dei T.C. . In precedenza era in proporzione alla superficie da seguire non superiore a 1 per 10.000 ettari, con dette istruzioni sono stati definiti in base alle caratteristiche delle aree classificate in aree di pianura non risicole, aree risicole, aree collinari, aree infestate da zanzara tigre. Interessante il passaggio in cui si afferma (pag. 7) che: “I costi risultano elevati sia per l’entità della superficie da trattare sia per le peculiari modalità di coltivazione che prevedono il susseguirsi nelle risaie di fasi alternate di allagamento ed asciutte che incrementano nel tempo lo sviluppo delle generazioni larvali” Ed ancora che: “Le attività di contenimento dei Culicidi in zone risicole risultano fondamentali per il raggiungimento dei risultati della lotta nelle aree oggetto di intervento; risulta, pertanto, indispensabile individuare i criteri integrativi per l’assegnazione dell’ulteriore quota di contributo che tengano conto della densità demografica dei Comuni proponenti gli interventi e del rapporto percentuale tra la superficie risicola e la superficie totale del Comune o del Consorzio dei Comuni”, rimandando ad apposito allegato - A -. Altro aspetto interessante riguarda il paragrafo dedicato ai - Requisiti necessari per la concessione del contributo regionale – Qui si individuano i parametri per la verifica dei risultati ottenuti. In pratica si definiscono analiticamente: il livello di rischio sanitario, il livello di disagio preesistente, la riduzione dei livelli di infestazione. Il livello di disagio preesistente introduce una formula matematica che in funzione del numero di catture delle diverse specie di zanzare consente di sapere il livello di molestia delle zanzare presenti nel territorio. La formula è la seguente (non spaventatevi per la presenza di logaritmi e potenze) Log (n°A + n°B0,70 + n°C 0,61 + 1) Dove A, B, C si raccolgono la diversa aggressività e nocività per l’uomo delle zanzare, il loro numero è riferito alle catture di femmina/trappola/notte ottenute al primo anno o in media con i successivi. - n°A è il numero delle catture riferite alle zanzare Aedes, Ochlerotatus (nocività elevata) - n°B è il numero delle catture riferite alle zanzare Culex modestus, Anopheles, Coquillettidia (nocività media) - n°C è il numero delle catture riferite alle zanzare Culex pipiens, Culiseta (nocività bassa). Se la formula dà un valore inferiore a 1,20 ci troviamo al di sotto della Soglia Minima di Ingresso limite che non giustifica finanziamenti pubblici per programmi di lotta. Vediamo in numeri che risultano dalla citata formula: Siamo sotto la Soglia minima se in una notte vengono catturate: - 7 zanzare del gruppo A, 8 del gruppo B e 8 del gruppo C in totale 23, - oppure 83 zanzare del gruppo C e zero delle altre - oppure 14 del gruppo A e zero delle altre. Le catture sopra soglia devono esser effettuate almeno per 4 settimane nella stagione. Se la formula suddetta dà un risultato inferiore a 1,6 siamo al di sotto della Tolleranza. Per capirci - 23 zanzare per ciascun gruppo pari a 69 catture per notte - oppure 38 catture di zanzare del gruppo A e nessuna delle altre - oppure 402 del gruppo C e nessuno delle altre La formula ci fornisce quindi un fattore di correzione tra le differenti capacità attrattive di una trappola ad anidride carbonica rispetto all'uomo e tiene conto della diversa aggressività delle varie specie di zanzare. Significa dunque che se in un dato sito in una notte catturo 402 Culex pipiens, un uomo che si trovasse al posto della trappola subirebbe lo stesso fastidio che subirebbe in un'area in cui la trappola catturasse appena 38 Ochlerotatus caspius. Da “vittima” delle zanzare mi pare alquanto difficile riconoscere “tollerabile” una serata in cui si catturano 402 zanzare per notte (d’estate le notti sono brevi) siano pure esse della varietà Culex pipiens la meno fastidiosa ci dicono. Immaginandomi di sostituirmi alla macchinetta per le catture dovrei “spiaccicare” circa una quarantina di zanzare all’ora e visto che la legge regionale 75/95 dichiara come obiettivo la qualità della vita ed il turismo mi vien difficile immaginare turisti contenti che ritorneranno nelle estati della pianura vercellese o nelle colline circostanti in presenza di simili livelli di densità di zanzare ! Comunque viene stabilito il sostanziale successo della lotta quando nei territori si riesce ad abbassare del 20% tale soglia che comunque potrà esser superata per non più di due settimane a stagione. Per quelle aree che superano la soglia di Tolleranza sopra descritta l’obiettivo è quello di rientrare sotto detta soglia. Qui si rileva una ambiguità: se il riferimento è alla soglia la formula non funziona, se si riferisce al numero assoluto di zanzare catturate, indipendentemente dalla specie, la formula però continua a non funzionare. Nel primo caso ciò significa ad esempio passare dalle 69 catture per notte (23 zanzare per ognuno dei citati 3 gruppi) a 28 catture (9 gruppo A, 9 gruppo B, 10 gruppo C), in pratica si dovrebbero dimezzare le catture. Ciò che pare però alquanto incomprensibile è che, se mi trovo in una zona con una soglia ben al di sopra di quella di tolleranza (che ricordiamo è di 1,6), diciamo 1,8 ossia con 120 catture/notte (40 per gruppo), è sufficiente che abbassi le catture di UNA zanzara di tipo A per conseguire il mio 20% di risultato. Infatti grazie alla formula logaritmica citata si passa dal valore 1,8 (con 40-40-40) a 1,43 (con 39-40-40) valore superiore a 1,44 che è il 20% in meno di 1,8 Nel secondo caso ridurre del 20% il numero delle zanzare catturate senza riferimenti al gruppo di appartenenza può significare nel caso citato passare da un valore 1,8 (con 40-40-40) ad un valore di 1,77 (con 40-40-16) considerando che vengano catturate il 20% in meno di zanzare cioè 24 su 120 ma tutte del gruppo C. Evidentemente l’algoritmo adottato nel regolamento regionale NON funziona in presenza di elevate densità di zanzare che sono poi quelle realmente presenti nei territori infestati. I regolamenti provinciali L’influenza
della lobby del riso non si esprime solo al momento di richiedere
l’introduzione di dazi o contributi alla UE, si esprime anche sulle
amministrazioni pubbliche locali. Non
si comprende infatti come le Province interessate dalle risaie (Alessandria,
Torino, Novara, Vercelli, Pavia) abbiano fatto dei regolamenti assai diversi fra
loro e comunque nessuna preveda, come fa la per la provincia di Grosseto che
“Qualora la risaia venga colonizzata da significative densità di stadi
preimaginali di culicidi, o comunque da stadi preimaginali e/od adulti d'altri
insetti, artropodi ed organismi diversi, vettori/attori anche solo potenziali di
malattie, o molesti per uomo od animali, i risicoltori devono adottare a proprie
spese, idonee misure di controllo e di lotta integrata - agronomiche, fisico -
chimiche, biologiche, tendenti al contenimento di tali organismi, nel rigoroso
rispetto della propria ed altrui sicurezza e della conservazione ambientale”,
oppure anche semplicemente distanze delle risaie da case o ospedali
dell’ordine di 1.000 – Esistono
diverse leggi di riferimento per la coltivazione del riso: -
Regolamento generale per la risicoltura approvato con Regio Decreto 29 marzo
1908, n.157 e dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia. -
artt. 240 e seguenti del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D.
n. 1265 del 27.7.1934. .-
diversi regolamenti provinciali specificatamente dedicati alla coltivazione del
riso, ognuno dice cose diverse dall’latro circa le distanze da agglomerati
urbani e abitazioni. Comunque
in tutte è prevista la facoltà del Sindaco, sentita l’ASL di modificare tali
distanze. Solo il regolamento della Provincia di Grosseto (lo ripetiamo
volutamente) prevede che “Qualora la risaia venga colonizzata da significative
densità di stadi preimaginali di culicidi, o comunque da stadi preimaginali
e/od adulti d'altri insetti, artropodi ed organismi diversi, vettori/attori
anche solo potenziali di malattie, o molesti per uomo od animali, i risicoltori
devono adottare a proprie spese, idonee misure di controllo e di lotta integrata
- agronomiche, fisico- chimiche, biologiche, tendenti al contenimento di tali
organismi, nel rigoroso rispetto della propria ed altrui sicurezza e della
conservazione ambientale” Ecco
cosa dice il regolamento della Provincia di Torino i merito alle distanze: ART.
2 - Distanze minime e zone di rispetto 1.
Nella provincia di Torino la coltivazione del riso é consentita nel rispetto
delle seguenti distanze minime: a)
dai centri abitati, nonché dai relativi servizi pubblici, compresi gli impianti
sportivi m. 200 b)
dai cimiteri m. 100 c)
dagli stabilimenti produttivi, nonché dagli edifici di interesse storico o
artistico cosí classificati dal P.R.G.C. o dalle leggi vigenti (dalla legge
1089/39) m. 100 d)
dalle abitazioni sparse m. 50 e)
dagli aeroporti a traffico commerciale, civile o militare e dalle relative
strutture m. 200 f)
dai punti di captazione delle acque potabili destinate ad uso umano compresi i
pozzi al servizio di case sparse e di aziende agricole m. 200 2.
Il Comune provvede a: a)
verificare il rispetto delle distanze di cui all'art. 2; b)
pubblicare all'albo pretorio per otto giorni consecutivi la domanda , avverso
alla quale potranno essere presentate osservazioni, da parte di chi ne abbia
interesse, entro i 15 giorni successivi, ai sensi dell'art. 207 del Testo Unico
delle Leggi Sanitarie: c)
inviare, entro il 30 dicembre, la dichiarazione e le eventuali relative
osservazioni al Responsabile del Servizio Igiene e Sanitá pubblica dell'Azienda
regionale USL territoriale, il quale, avvalendosi se necessario della
Commissione tecnico-sanitaria di cui al successivo art. 10, compie le verifiche
necessarie ad accertare l'osservanza delle disposizioni vigenti e trasmette il
proprio parere al Sindaco entro il 31 gennaio d)
notificare, entro il 10 febbraio, al richiedente l'autorizzazione od il diniego
motivato all'attivazione della nuova risaia. Divieti 1.
La coltivazione delle risaie puó essere vietata quando, nonostante l'osservanza
delle distanze prescritte, possa risultare nociva alla salute pubblica ed
all'igiene degli abitanti, in base a motivato giudizio dell'Azienda regionale
USL competente per territorio. 2.
Il Sindaco o chiunque interessato puó richiedere all'Azienda regionale
USL la constatazione di tale danno ai fini dell'emissione dell'ordinanza di
divieto, che é decretata a norma degli articoli 207 e 208 del testo Unico delle
Leggi Sanitarie vigenti. 3.
Il Sindaco puó ugualmente vietare la coltivazione di risaie quando queste
danneggino la stabilitá di strade e di altri pubblici edifici, o quando, per la
loro particolare localizzazione, pur nel rispetto delle distanze prescritte,
possano nuocere alla sicurezza delle persone od arrecare danni ad impianti
tecnologici di interesse collettivo. 4. Analogo
regolamento per La
coltivazione del riso sarà vietata quando, nonostante l'osservanza delle
distanze prescritte, potrà risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene
degli abitati, in base a motivato giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio. Quanto alle
distanze: dalle città
di Pavia – Vigevano m 300 dagli
aggregati di abitazione: m 300 fino a 600
abitanti m 50 da oltre 2.000
abitanti m 150 dalle
abitazioni sparse m 10 dai cimiteri -
m 50 Per quanto
riguarda DETERMINAZIONE
DELLE DISTANZE MINIME E DELLA ZONA DI RISPETTO Art. 2 1. Nella
provincia di Vercelli la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime
seguenti: a) dagli
aggregati di abitazione, dai cimiteri, dagli stabilimenti, da edifici per
servizi pubblici nonché da edifici di interesse storico e/o artistico come tali
classificati dal PRG o dalla Legge n.
1089/39, dagli impianti sportivi m. 50 b) dalle
abitazioni sparse m 10 2. Le
distanze si misurano dal muro perimetrale delle singole abitazioni, esclusi i
cortili e gli annessi non abitabili. Tenute
presenti le distanze di cui al precedente art. 2, i Sindaci, sentita Titolo V NORME
GENERALI Art. 9 1. Ferme
restando, ai sensi dell art. 215 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, le
competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la
vigilanza necessaria ad assicurare l applicazione delle disposizioni del
presente Regolamento è esercitata, per le
parti di rispettiva competenza, dal Comune, dalla Provincia di Vercelli e dalle
competenti strutture territoriali sanitarie ed ambientali. Sul sito
della Provincia di Alessandria non è stato riportato il regolamento (chissà
perchè?) , lo abbiamo richiesto e ci è stato trasmesso, ecco cosa prevede. Il
regolamento è stato approvato dal Consiglio Provinciale 82 del 20-12-1995 ed
emanato con DPGR n° 269 del 25.1.1996 (pubblicato sul BURP del 28.2.96) e
modificato il 20.12.2000 con deliberazione n° 97. La lettura
integrata dei due atti è illuminante sulla mentalità di certi nostri
amministratori. Facciamo un
confronto, (mettiamo in corsivo fra parentesi le note del redattore)
Come
si vede nel 2000 sebbene fosse già attiva da diverse anni la contestazione
delle zanzare non una parola è stata introdotta per porre qualche limite a
questi nefasti effetti delle risaie. Per
la cronaca il provvedimento è stato approvato con 19 (su 30 consiglieri): 19
consiglieri non hanno votato perché assenti o non partecipanti al voto e sono
Bariggi, Bergonzo, Bonade, Bussola, Cavallera, Gallizzi, Rossi, Palenzona,
Borioli, Caldone, Caneva, Icardi, Negri, Scagni) contrario 1 solo: Priora. Riportiamo
alcuni cenni del regolamento della Provincia di Grosseto delibera 147/97) Distanze:
Art. 2- Nella
Provincia di Grosseto, la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime
seguenti: -
da centri abitati od aggregati di abitazioni con popolazione superiore a 1.000
abitanti; nonché da ospedali, case di cura e scuole a m. 1.500 -
da centri abitati od aggregati di abitazioni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti a m. 1.000 -
da insediamenti produttivi diversi e da strutture di servizio; da cimiteri m.
300 -
da cascine e case sparse a m. 100 -
da abitazioni al servizio delle aziende risicole ( previa verifica di compatibilità
igenico-sanitaria )a m. 30 Le
predette distanze si misurano sulla retta virtuale che unisce i due punti più
vicini, l'uno individuato sul perimetro dei centri abitati, aggregati di
abitazioni, ospedali, case di cura, scuole, insediamenti produttivi, strutture
di servizio, cimiteri e case isolate esclusi sempre i cortili e gli annessi non
abitabili - l'altro sul perimetro dei terreni coltivati a riso. Dalle
strade e dagli argini, si osservano le distanze prescritte dai Regolamenti di
Polizia stradale, di idraulica e di bonifica. Art.
3 - Tenute presenti le distanze minime di cui all'art. 2, maggiori distanze
potranno essere determinate, caso per caso, in relazione all'altimetria, alla
configurazione e natura dei terreni, in modo che i confini delle zone di
rispetto, seguendo linee naturali e no (corsi d'acqua, depressioni o asperità
del terreno), includano aree omogenee. art.
9 (...)
Gli impianti di nuova costruzione, devono essere realizzati con camere risicole
della superficie coltivata non superiore a perimetrali,
tenute pulite da erbe infestanti, così da consentire il libero transito degli
automezzi per motivi agronomici, nonché per l'esecuzione d'eventuali
trattamenti insetticidi (larvicidi) o simili. I
canali e fossi destinati ad addurre le acque d'irrigazione ed a drenare quelle
di scolo, debbono avere portata sufficiente e dovranno essere mantenuti in modo
da permettere sempre il libero flusso delle acque. Qualora la risaia venga
colonizzata da significative densità di stadi preimaginali di culicidi, o
comunque da stadi preimaginali e/od adulti d'altri insetti, artropodi ed
organismi diversi, vettori/attori anche solo potenziali di malattie, o molesti
per uomo od animali, i risicoltori devono adottare a proprie spese, idonee
misure di controllo e di lotta integrata - agronomiche, fisico- chimiche,
biologiche, tendenti al contenimento di tali organismi, nel rigoroso rispetto
della propria ed altrui sicurezza e della conservazione ambientale Nei
casi di cui sopra, fra i metodi di lotta integrata si dovrà: -
provvedere periodicamente alla pulizia completa degli argini da erbe infestanti,
non facendo ricadere gli sfalci in acqua (se necessario saranno consentite
applicazioni mirate di formulati diserbanti, registrati per il riso, lungo
argini particolarmente infestati); -
porre periodicamente in manutenzione la rete di drenaggio delle acque degli
impianti, onde evitare la formazione di ulteriori focolai larvali di culicidi; -
evitare per quanto possibile la formazione di tappeti algali, e provvedere alla
loro eliminazione, manualmente, o tramite irrorazioni mirate di prodotti
alghicidi registrati per il riso, non tossici per la fauna ittica; -
provvedere, a seconda dell'andamento stagionale, ed entro la fine del mese di
giugno di ogni anno, all'immissione di Gumbusia affinis (500 - 1000
esemplari/ha) nelle vasche risicole. A tale scopo, i nuovi impianti dovranno
consentire il facile recupero di buona parte delle gambusie e la loro successiva
stabulazione in appositi bacini, così da poter contare su idonei quantitativi
di pesce da reimpiegare nella seguente stagione risicola. -
utilizzare solo quando ed ove indispensabile, nonché in modo mirato,
formulazioni insetticide chimiche e/o biologiche registrate per il riso; tra
queste, se contenenti i medesimi principi attivi, devono intendersi anche le
formulazioni registrate come "presidi medico - chirurgici" definiti
dal V comma della L. 13.03.1986 no 128, quali insetticidi, insetto - repellenti
e disinfestanti, destinati a combattere organismi animali e vegetali nocivi
all'ambiente; tali formulazioni potranno essere consigliate dal Dipartimento di
Prevenzione dell'USL 9, Sez. di Zoologia Ambientale. Il
Dipartimento di Prevenzione dell'USL competente per territorio , in accordo con
i risicoltori dovrà indicare quali siano i principi attivi e formulati
(erbicidi, disinfestanti, etc.) da utilizzare prioritariamente per le pratiche
agronomiche. e per il controllo dei culicidi. Terminato
il raccolto del riso, l'impianto dovrà essere completamente prosciugato, onde
evitare la formazione d'impaludamenti e possibili colonizzazioni o
ricolonizzazioni da parte dei su indicati organismi infestanti. Art.
12- Il Sindaco, sulla base di appropriati accertamenti tecnico/sanitari, può
vietare la coltivazione del riso quando nonostante il risicoltore abbia eseguito
gli adempimenti a proprio carico, essa risulti comunque evidente fonte di
rischio o di grave molestia per la salute pubblica e/o fortemente lesiva degli
equilibri ambientali del comprensorio. Art.
13 - Nell'eventualità che in ambito locale, si manifestino malattie
trasmissibili, potenzialmente attribuibili ad organismi che si sviluppino in
risaia, i medici incaricati della prevenzione, vigilanza e cura dei lavoratori,
ne faranno denuncia al responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'USL
competente per territorio, il quale le rimetterà ai Sindaci con proprie
osservazioni
Punto
tredicesimo: i regolamenti provinciali per la coltivazione del riso oltre che
essere diversi gli uni dagli altri dimostrano la scarsa sensibilità delle
amministrazioni provinciali ai problemi della salute dei cittadini, dello
sviluppo del territorio ma certamente una sensibilità agli interessi dei
risicoltori. |